Numero 1: Ghost in the shell?
Personalità giuridico-elettronica dell’AI
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Si suggerisce come accompagnamento musicale per questo episodio di insAIde il brano: M01 Chant I - Making of Cyborg - Kenji Kawai (Ghost in the Shell Soundtrack)
“What if a cyber brain could possibly generate its own ghost, create a soul all by itself? And if it did, just what would be the importance of being human then?”
L’AI è solo una tecnologia molto evoluta o qualcosa di più? E se fosse (o potesse diventare) qualcosa di più, cosa la renderebbe tale e che conseguenze potrebbe avere dal punto di vista giuridico?
Non è difficile immaginare intelligenze artificiali senzienti, dotate o meno di corporeità. Più complesso e interessante è invece chiedersi se, e a che condizioni, la macchina debba divenire un soggetto di diritto autonomo rispetto al proprio creatore, titolare in proprio di diritti e doveri.
L’interrogativo è meno filosofico e provocatorio di quel che si pensi. Ci sono infatti numerose ragioni che spingono a riflettere sull’opportunità e l’utilità di ipotizzare come funzionerebbe la personalità giuridica dell’AI.
Immaginando un’AI pienamente autonoma, in grado di prendere decisioni e compiere azioni in modo del tutto indipendente dal proprio creatore o creatrice, sarebbe semplice attribuirle quel minimo di soggettività che le permetta di rispondere patrimonialmente per eventuali azioni non iure o contra ius, o di essere nella posizione di sopportare sanzioni amministrative o penali.
Allo stesso tempo, non sarebbe così assurdo delineare un catalogo di diritti (o quantomeno tutele) che (ci) proteggano (dal)l’AI in quanto tale e non come estensione di chi l’ha generata. Siamo infatti già in grado di immaginare sia soggetti non umani con personalità giuridica (ad es. le società di capitali) e senza personalità giuridica ma con autonomia patrimoniale (ad es. le associazioni non riconosciute), sia soggetti umani privi di soggettività giuridica autonoma (come gli schiavi nella Roma antica).
L’Adamo artificiale
Nella mitologia greca, Talos era un gigante costruito in bronzo che agiva come guardiano dell'isola di Creta, percorrendone per tre volte al giorno il perimetro e lanciando massi contro le navi degli invasori. Secondo la Biblioteca di Pseudo-Apollodoro, Efesto forgiò Talos con l'aiuto di un ciclope e offrì l'automa in dono al re Minosse. Nell'Argonautica, Giasone e gli Argonauti riuscirono a sconfiggerlo sfruttando la sua unica debolezza, ossia un tappo nascosto alla base del piede. Rimosso con fatica dagli eroi, lasciò fuoriuscire l'icore vitale dal corpo, riportando il colosso allo stato inanimato.AI e personalità giuridica
Molti aspetti però potrebbero rendere questo percorso ondulatorio e frammentato. Da un lato, sarebbe strano imputare allo sviluppatore la responsabilità per le azioni di un’AI (programmata completamente ad immagine e somiglianza di un essere umano reale con capacità di elaborazione aumentate) che, ad esempio, nello svolgimento delle sue attività di valutazione e concessione mutui decidesse di negare il finanziamento sulla base delle proprie simpatie o antipatie. Dall’altro, non è complesso immaginare le oggettive difficoltà di stabilire soglie di intelligenza o sensibilità di un sistema, tali da permettergli l’accesso ad un qualche tipo di personalità elettronica.
Quali potrebbero essere gli elementi che giustificano (o forse impongono) di trattare l’AI in modo diverso dalle mere res?
Probabilmente non l’intelligenza in quanto tale, né la mera capacità di apprendere. Forse l’assunzione di decisioni autonome. Tuttavia, in questo caso bisognerebbe capire quali sono le scelte che rientrano davvero in una simile categoria (senza neanche sfiorare l’eventuale intersecarsi con il tema del libero arbitrio). Ancora, potrebbe legarsi la personalità elettronica alla possibilità per l’AI di sentire il mondo che la circonda o di provare emozioni ed elaborare ricordi.
Il rischio che si corre svolgendo riflessioni di questa natura è quello di perdere di vista uno degli scopi più importanti del giurista, finendo da un lato per porsi ambiziose domande con la D maiuscola (come ad esempio, dove finiscono i calzini inghiottiti dalle lavatrici e cosa rende l’essere umano tale) e, dall’altro, commettendo il bias di antropomorfizzare eccessivamente i criteri di accesso alla protezione/responsabilità giuridica suo iure.
Bisognerebbe invece concentrarsi sull’obiettivo pratico da perseguire, con particolare riguardo alla protezione dei soggetti che dovessero entrare in contatto con sistemi di AI. Per quanto suggestiva sia l’ipotesi di strutturare AI giuridicamente autonome, si dovrebbe prima verificare con cura quali sarebbero le conseguenze di considerare questi sistemi come estrinsecazioni dei propri creatori (o licenziatari), imputando le azioni degli schiavi digitali ai propri padroni, mediante il più classico dei ricorsi allo strumento della responsabilità oggettiva.
Il dibattito giuridico è ancora agli albori, ma noi siamo certi che sarà uno dei più accesi e intriganti.
Nel 2017, con la risoluzione P8_TA(2017)0051 del 16 febbraio, il Parlamento Europeo invitava la Commissione a valutare l’“istituzione di uno status giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi”.
Dobbiamo quindi decidere se tutto ciò che vivranno le Macchine – e che noi umani non possiamo neanche immaginare – diventi l’effettiva memoria di qualcuno o debba invece finir perduto, come lacrime nella pioggia.
Extra
Esiste un diritto d’autore nel caso di The Next Rembrandt?
⏰ Da parte nostra è tutto, ci vediamo insAIde, lunedì prossimo, alle 08:00.
Rocco Panetta, Federico Sartore, Vincenzo Tiani, Davide Montanaro


